EUROAVIAForlì–Bologna Join
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The association

Statute.

The rules of EUROAVIA Forlì–Bologna: what the association is for, who can join and how it is run. The statute is published in the original Italian, which is the legally binding version.

Articolo 1Denominazione e sede

È costituita l’Associazione studentesca universitaria “EUROAVIA Forlì-Bologna” da ora in poi definita come “l’Associazione”, con sede legale in Via Valverde, 15 Forlì (FC). La durata dell’Associazione è illimitata come da art. 36 cc.

Articolo 2Scopo

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa persegue finalità di carattere culturale, sportivo e ricreativo ed in particolare comprendono la promozione della cultura aerospaziale tra gli studenti universitari attraverso la realizzazione di opportune attività.

EUROAVIA Forlì-Bologna rappresenta i suoi membri, ove possibile e necessario, provvedendo a creare occasioni di incontro, scambio ed apprendimento a livello sociale, culturale ed accademico. EUROAVIA Forlì-Bologna ha lo scopo di:

  • promuovere e svolgere attività di studio e ricerca scientifica per incrementare le conoscenze e l’esperienza dei Soci in ambito aerospaziale;
  • coinvolgere e stimolare l’attenzione verso le attività proprie del settore aerospaziale attraverso la realizzazione di congressi, seminari, visite guidate, manifestazioni o attività similari a livello nazionale ed internazionale;
  • promuovere la collaborazione tra gli iscritti per la creazione di report ed articoli legati all’ambito aerospaziale ed alle attività dell’Associazione da pubblicare attraverso i canali ufficiali;
  • stipulare accordi con enti pubblici o privati al fine di realizzare esperienze di formazione, crescita e perfezionamento delle competenze richieste dal settore aerospaziale;
  • istruire e gestire gruppi di lavoro per la formazione delle figure dirigenti del Consiglio Direttivo, nonché per la pianificazione e la realizzazione delle attività associative;

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione ed i suoi membri si impegnano a rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e i suoi sostenitori.

Articolo 3Soci

Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall’art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
  • avere versato la quota associativa;

Al venir meno dei requisiti predetti i Soci perderanno automaticamente tale qualifica.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare deroghe ai requisiti sopra indicati di cui devono essere in possesso i Soci convocando un’assemblea straordinaria.

L’autorizzazione di deroghe può essere autorizzata in casi specifici e motivati, attraverso una votazione che richieda la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Direttivo.

Tale deroga deve poi essere documentata opportunamente.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 4Domanda di ammissione

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto e il Regolamento Interno.

Sull’ammissione dei nuovi Soci delibera il Consiglio Direttivo.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta.

Articolo 5Diritti e doveri degli associati

L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.

Ai Soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall’Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e il regolamento interno, in caso di mancata osservanza si applicano le sanzioni descritte all’art. 6 del presente Statuto.

Articolo 6Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3, salvo deroghe del Consiglio Direttivo;
  • recesso: ogni Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione in forma scritta; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione come indicati dall’art. 2;
  • per persistenti violazioni (almeno tre violazioni, anche di norme differenti, in un periodo di 12 mesi) degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione, tali violazioni devono essere accertate e documentate dal Consiglio Direttivo;
  • esclusione per gravi motivi (ogni comportamento che danneggi immagine, coesione o sicurezza dell’Associazione) deliberata dall’Assemblea dei Soci. Atti che rientrano nei “gravi motivi” possono essere, ma non si limitano a:
    • appropriazione indebita di fondi associativi;
    • diffamazione grave dell’Associazione o dei suoi membri;
    • comportamenti che compromettono la sicurezza propria o altrui durante le attività ufficiali;
  • morte;

Gli Associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all’Associazione è concessa facoltà di replica e ricorso durante la prima assemblea di Soci convocata.

Fino alla data di svolgimento dell’assemblea il provvedimento si ritiene sospeso.

Se persiste il rifiuto a far parte dell’Associazione i suddetti non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell’Associazione stessa.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La perdita della qualità di associato inoltre si applica anche nel caso dettato dall’art. 16 del presente Statuto.

Coloro che perdono la qualità di associato perdono la possibilità di iscriversi all’Associazione per un’anno (intesi 365 giorni) dalla data di esclusione.

Articolo 7Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Articolo 8Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto al voto; il Socio ha diritto al voto solo se è in regola con la quota associativa ed è regolarmente iscritto nel libro dei Soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni Socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del Socio che partecipa e vota a distanza.

Essa è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno una volta all’anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati.

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

La convocazione va fatta, mediante comunicazione scritta, posta elettronica, comunicazione telefonica oppure mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
  • approvare il bilancio interno;
  • prende atto delle modifiche al Regolamento Interno deliberate dal Consiglio Direttivo;
  • delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali ai Soci.

Articolo 9Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica un anno, è rieleggibile, ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l’Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

  • assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea;
  • esercitare compiti di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni e rappresentare l’Associazione in giudizio e presso terzi;
  • controllare la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea;
  • conservare gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell’Associazione;
  • amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e dura in carica 1 (un) anno.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione è resa nota a mezzo lettera o posta elettronica inviata ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l’ora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • dare attuazione alle direttive generali deliberate dall’Assemblea dei Soci;
  • elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
  • stabilire gli importi delle quote associative annuali;
  • deliberare sull’ammissione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Articolo 11Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 12Fondo comune

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • beni immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’Associazione;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale e da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13Gestione finanziaria

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile.

Nel caso in cui il bilancio non venga predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile, l’Assemblea potrà concedere un termine supplementare di massimo 30 giorni, previa giustificazione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

Articolo 14Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria e richiede l’approvazione di almeno i tre quarti dei Soci. Il fondo comune residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 15Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Forlì.

Articolo 16Politica sulle molestie sessuali

L’Associazione adotta una politica di tolleranza zero per qualsiasi forma di molestia; si applicano le sanzioni e le norme come descritte nel regolamento interno.

Articolo 17Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Questions about the statute? Write to forli-bologna@euroavia.eu.